IMU PROVVISORIA A GIUGNO 2012

 

 

La nuova imposta si pagherà il 18 giugno, ma le regole non sono ancora certe

 

Per migliaia di contribuenti l’IMU si prospetta un onere ancora incerto ed imprevisto, oltre che una batosta sulle seconde case e sugli immobili locati. Novità sono attese per gli edifici storici, per gli immobili delle imprese e quelli agricoli; ciò che è certo è che l’acconto di giugno dell’Imu - la tassa sulla casa che da quest’anno sostituisce la vecchia Ici - si pagherà con le aliquote di base e la detrazione già fissata per la prima abitazione.

 

La vera stangata Imu si abbatterà soprattutto sui possessori di seconde case. In questo caso l’aliquota fissata è al 7,6 per mille suscettibile però di rialzo e nonostante i Comuni non abbiano ancora comunicato questi rialzi, secondo le stime, in alcune città, l’aliquota sulla seconda casa potrebbe arrivare anche al massimo del 10,6 per mille. L’Imu sulla seconda casa si calcola come per la prima: rendita catastale x 105 x 160 = base imponibile.

 

Le ultime novità

Per le ultime novità sull’Imu consultare la pagina:

http://www.studioansaldi.eu/web/dettnews.asp?ID=1345

 

Pagamento dell’acconto il 18 giugno 2012

La novità prevede che per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria debba essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste.

Sono i contenuti del maxiemendamento al D.D.L. sulle semplificazioni fiscali, che ha ottenuto il via libera dal Senato con fiducia, arricchendosi di una serie di chiarimenti utili ai contribuenti alla vigilia delle prime scadenze.

I contribuenti dovranno dunque calcolare l'importo della tassa, moltiplicando per 160 la rendita catastale (rivalutata del 5%), applicare l’aliquota di base (il 4 per mille sulla prima casa, il 7,6 per mille su tutti gli altri immobili), togliere le detrazioni forfettarie, che sono pari a 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico di età fino a 26 anni, e pagare la metà di quest’importo.

 

Il saldo al 17 dicembre 2012

La seconda rata che si dovrà pagare a dicembre sarà versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata e con i ritocchi alle aliquote stabilite dai diversi Comuni.

Bisogna infatti considerare che se i Comuni prevedessero aliquote maggiori rispetto a quelle base del 4 e del 7,6 per mille, la differenza si scaricherebbe per intero sulla rata da pagare a fine anno. Questo significa che la seconda tranche potrebbe essere più pesante.

 

Modifiche alle aliquote

Sono previsti inoltre aggiustamenti delle aliquote che potranno essere apportate dai Comuni, entro il 30 settembre, o dall’Esecutivo, che sulla base del gettito ricavato con la prima rata, avrà tempo fino al 10 dicembre per l’emanazione di Dpcm in materia.

L'emendamento assegna quindi al Governo, sulla base del gettito della prima rata, il compito di individuare, tramite Dpcm ed entro il prossimo 10 dicembre (oggi il termine è fissato al 31 luglio), la necessaria «modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito previsto per l’anno 2012». Previsto poi la possibilità che i Comuni, «entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati» approvino o modifichino «il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo». Lo spostamento della scadenza, spiegano fonti di Governo, ha l’obiettivo di includere nella norma i provvedimenti che debbono essere fatti per l’Imu agricola in quanto il termine per gli accatastamenti del settore è fissato al 30 novembre.

 

Moltiplicatori catastali

La base imponibile su cui calcolare l’Imu per i fabbricati si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente fisso per ogni tipologia di immobile:

- 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;

- 140 per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;

- 80 per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati);

- 60 per i fabbricati di gruppo D;

- 55 per i negozi e botteghe accatastati C/1.

Per i terreni agricoli si determina prendendo la rendita domenicale rivalutata del 25% e moltiplicata per un coefficiente fisso:

- 130 nei casi “ordinari”;

- 110 per i coltivatori diretti e agli Iap iscritti alla previdenza agricola.

Per i terreni edificabili continua a valere la regola del valore venale alla data del 01/01.

 

Calcolo per l’abitazione principale

Per le abitazioni principali le norme sull’Imu provvisoria prevedono un’aliquota differenziata del 4 per mille, che i Comuni possono abbassare o alzare di due punti (di fatto, quindi, dal 2 al 6 per mille) e due tipi di detrazione, una di 200 euro per tutti i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e l’altra legata alla presenza in casa, come residente, di figli di età sino a 26 anni, di 50 euro per ogni figlio, fino ad un massimo di sei.

E’ bene ricordare che per poter usufruire dell’aliquota ridotta e delle detrazioni è necessario che il soggetto passivo dimori abitualmente e che risieda anagraficamente nella propria ed unica abitazione principale. Non basta quindi essere proprietari di un solo immobile, ma è necessario che in esso si abbia la dimora abituale. Se, ad esempio, un soggetto proprietario di un solo immobile si trasferisce e per un determinato periodo di tempo vive in un’altra abitazione, dovrà pagare l’imposta ordinaria sulla casa di proprietà; questa, infatti, non svolge più la funzione di dimora abituale e sarà considerata alla stregua di una seconda casa.

 

Pertinenze dell’abitazione principale

A differenza dell’Ici, il Legislatore ha stabilito per l’Imu le pertinenze dell’abitazione “principale” del soggetto passivo, ammesse al trattamento agevolato, sono soltanto le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, posti auto su aree private, posti auto coperti), nella misura massima di “un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Ciò significa che, nel computo delle pertinenze dell’abitazione principale, dovrebbero rientrare anche quelle accatastate con l’abitazione stessa, per la quale è stata attribuita una rendita catastale unitaria.

Si pensi a un’abitazione principale la cui rendita catastale sia comprensiva anche di cantina e soffitta censibili, distintamente e separatamente, nella categoria catastale C/2.

 

Agevolazioni per gli immobili storici e rurali

Il maxiemendamento accoglie inoltre anche altre richieste, avanzate nei giorni scorsi per fare chiarezza e ridurre l’impatto della nuova imposta. È prevista una riduzione del 50 per cento della base imponibile per gli immobili di interesse storico artistico, inagibili o inutilizzati.

Confermata l’esenzione per gli immobili rurali a uso strumentale nei comuni montani o parzialmente montani. Con la precisazione che gli immobili esenti restano comunque assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali. Gli altri fabbricati rurali a uso strumentale pagheranno una prima rata pari al 30 per cento dell’imposta dovuta calcolata sull’aliquota base e una seconda rata come conguaglio. Per il 2012, però, è prevista la corresponsione in unica soluzione entro il 16 dicembre.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali pagheranno l’Imu solo sulla parte che eccede i 6 mila euro.

 

Nessuna agevolazione per gli anziani ricoverati

Nessuna agevolazione invece per gli anziani ospiti delle case di riposo, chiamati a pagare l’Imu sulla propria abitazione: l’ipotesi di una esenzione è infatti solo oggetto di un ordine del giorno, approvato dalle Commissioni, per impegnare il Governo a valutare la situazione.

 

Esempi di calcolo

Si prenda ad esempio una abitazione di categoria A/2 con una rendita catastale di € 340,00.

CALCOLO IMU

Categoria: A, C/2, C/6, C/7

Rendita: € 340,00

Rendita rivalutata 5%: € 357,00

Rendita in relazione alla quota del 100%: € 357,00

Rendita in relazione a 12 mesi di possesso: € 357,00

Rendita per moltiplicatore (160): € 57.120,00


Calcolo IMU prima casa

Aliquota IMU prima casa: 0,4%

Detrazione spettante in ragione della quota di possesso: € 200,00

Detrazione spettante in ragione dei mesi di possesso: € 200,00

IMU prima casa: € 28,48


Calcolo IMU seconda casa

Aliquota IMU seconda casa: 0,76%

IMU seconda casa: € 434,11

 

Esempio di compilazione del modello F24

Come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 53909 del 12/04/2012, il versamento dell’imposta municipale propria effettuato tramite l’F24 rimane l’unica modalità ammessa.

Nell’esempio di compilazione è stato ipotizzato il caso di un contribuente che possiede due case, una è la prima abitazione, con un’Imu complessivamente dovuta per il 2012 (calcolata con l’aliquota del 4 per mille) di 304,24 euro,. Applicando la detrazione di 200 euro e quella di 50 euro per un figlio convivente con meno di 26 anni si scende a 54,24 euro, e la prima rata al 50% è quindi di 27,12 euro, l’importo che va trascritto. Nello stesso Comune il contribuente è proprietario di un altro fabbricato, sulla quale grava un’Imu (calcolata con aliquota del 7,6 per mille) di 855 euro: in questo caso occorre dividere l’acconto (che è sempre pari al 50% del totale) in due parti uguali, una va al Comune e l’altra allo Stato, ciascuna pari a 213,75 euro.

 

 

Notizia dell’ultima ora

Il sede di conversione del D.L. 16/2012 potrebbe essere previsto il pagamento dell’Imu in tre rate. Lo prevede in emendamento approvato dalla Commissione parlamentare che la prossima settimana sarà votato. I Comuni, però, frenano: l’impatto – dicono – sarà “devastante” se la rateizzazione dovesse riguardare anche la seconda casa.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.eu

 

 

10/04/2012

 

www.studioansaldi.eu

 

Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

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